Art. 17 cpa - Astensione

Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalità di astensione previste dal codice di procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.




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