Le parti possono stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore nei giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. (1) (1) Comma così modificato dall’ art. 52, comma 4, lett. a), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.