Art. 31 cpa - Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità

1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. (1)

2. L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.

4. La domanda volta all’accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d’ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all’ articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.



Silenzio Rifiuto ex art. 31 cpa – inerzia amministrazione

Il silenzio-rifiuto oggetto di impugnazione, ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a., è il silenzio mero, ossia l'inazione e/o l'inerzia dell'amministrazione a fare alcunché, laddove una disposizione normativa preveda il dovere dell'amministrazione di attivarsi e di adottare un provvedimento espresso. In materia di acceso agli atti, nell'ipotesi di silenzio, viene a formarsi un provvedimento di diniego tacito (c.d. silenzio-rigetto) impugnabile, ai sensi degli artt. 25, comma 4, prima parte, della legge n. 241 del 1990 ("Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta") e dell'art. 116 c.p.a. (In parte dichiara inammissibile, in parta respinge il ricorso.)

T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 29/05/2023, n. 824


 Obbligo di provvedere Amministrazione

I presupposti per l'attivazione del rito avverso il silenzio sono l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione e la natura provvedimentale dell'attività oggetto della istanza del privato: l'impugnativa di cui agli artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 costituisce lo strumento processuale per rimediare alla violazione della regola dell'obbligo di provvedere di cui all'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Cons. Stato, Sez. IV, 30/03/2023, n. 3296




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