Art. 50 cpa - Intervento volontario in causa

L’intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l’indicazione delle generalità dell’interveniente. L’atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell’ articolo 40, comma 1, lettera d). 2. L’atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all’ articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell’articolo 170 del codice di procedura civile. 3. Il deposito dell’atto di intervento di cui all’ articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell’udienza.




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