Art. 51 cpa - Intervento per ordine del giudice

Il giudice, ove disponga l’intervento di cui all’ articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 2. La costituzione dell’interventore avviene secondo le modalità di cui all’ articolo 46. Si applica l’ articolo 49, comma 3, terzo periodo.




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