Il giudice, ove disponga l’intervento di cui all’ articolo 28, comma 3, ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare e il termine della notificazione. 2. La costituzione dell’interventore avviene secondo le modalità di cui all’ articolo 46. Si applica l’ articolo 49, comma 3, terzo periodo.