Art. 66 cpa - Verificazione

Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni. 2. L’ordinanza è comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore. 3. Con l’ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso. 4. Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.




Leggi altri articoli in: Codice Processo Amministrativo