A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata. Articolo inserito dall’ art. 1, comma 781, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.