Art. 74 cpa - Sentenze in forma semplificata
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.
T.A.R. , Roma , sez. III , 19/04/2019 , n. 5100
Con riferimento al processo amministrativo, deve rilevarsi come la motivazione della sentenza possa contenere il richiamo, ex art. 74 c.p.a ., ad altri provvedimenti della stessa Sezione, aventi ad oggetto la stessa fattispecie.
Consiglio di Stato , sez. IV , 28/06/2017 , n. 3152
Ai sensi dell'art. 74 c.p.a.,in assenza della prova certa dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di perenzione inoltrato dalla Segreteria del giudice, non è possibile ritenere perfezionata la fase della comunicazione anche se il presidente del Tar abbia disposto, con un provvedimento generale, che tutte le comunicazioni degli avvisi siano effettuate a mezzo telefax e non risulti la prova del mal funzionamento dell'apparecchio ricevente; se è vero infatti, che la comunicazione dell'avviso di perenzione ex art. 82 comma 1, c.p.a., può avvenire con qualsiasi mezzo e modalità, è anche vero che deve in ogni caso essere raggiunta la prova certa del ricevimento di tale avviso nella sfera giuridica del destinatario.
T.A.R. , Trento , sez. I , 07/11/2014 , n. 399
Ai sensi del novellato art. 120, comma 10, c. proc. amm., le sentenze in materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, devono essere redatte, di norma, in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c. proc. amm.
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