Art. 76 cpa - Modalità della votazione

Possono essere presenti in camera di consiglio i magistrati designati per l’udienza. 2. La decisione è assunta in camera di consiglio con il voto dei soli componenti del collegio. 3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine, il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il primo a votare è il relatore, poi il meno anziano in ordine di ruolo, e così continuando sino al presidente. 4. Si applicano l’articolo 276, secondo, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile e l'articolo 118, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. (1) (1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.




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