Art. 82 cpa - Perenzione dei ricorsi ultraquinquennali

1. Dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso in virtù del quale è fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centoventi giorni dalla data di ricezione dell’avviso. In difetto di tale nuova istanza, il ricorso è dichiarato perento.

2. Se, in assenza dell’avviso di cui al comma 1, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, il ricorso è deciso qualora il ricorrente dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti è dichiarato perento dal presidente del collegio con decreto.



Per scongiurare la perenzione del ricorso è irrilevante l'istanza di fissazione proposta dal ricorrente prima della maturazione dei cinque anni dal deposito del ricorso

Le istanze di fissazione di udienza antecedenti alla comunicazione dell'avviso di perenzione ultraquinquennale sono irrilevanti atteso che, presupposto dell'istituto è che il ricorso in appello sia stato depositato da più di cinque anni e che, per esso penda un'istanza di fissazione di udienza, sulla quale non si sia ancora provveduto; rispetto a tale ricorso, si vuole verificare la persistenza di un interesse, manifestata nelle forme previste dallo stesso art. 82, comma 1 c.p.a. in un termine decorrente dalla comunicazione dell'avviso di perenzione da parte della cancelleria.

Consiglio di Stato sez. IV, 09/07/2018, n.4156


 

Perenzione del ricorso per intempestivo deposito dell’istanza di fissazione di udienza

L’intempestivo deposito dell’istanza di fissazione di udienza, debitamente sottoscritta dalla parte e dal suo difensore, a seguito della ricezione da parte della segreteria del giudice adito dell’avviso di perenzione quinquennale, comporta ipso iure la perenzione del ricorso rilevando, ai fini in questione, unicamente il dato oggettivo del mancato adempimento prescritto dalla norma nei termini e con le modalità dalla stessa fissati.

Cons. Stato Sez. II, 27/11/2019, n. 8103; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 28/3/2019, n. 283; Sez. IV, 26/10/2018, n. 6111 e 24/5/2016, n. 2204; Sez. V, 20/1/2016, n. 177



Come depositare un’istanza di fissazione di udienza a seguito del ricevimento dell’avviso di perenzione

Al fine di depositare una nuova istanza di fissazione dell’udienza a seguito del ricevimento dell’avviso di perenzione quinquennale ex art 82 CPA, l’Avvocato dovrà compilare il modulo pdf messo a disposizione per il download su sito “giustizia amministrativa”, allegando il file digitale nativo e la versione cartacea sottoscritta dal cliente con la nota di conformità ex art 22 CAD.


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