L’estinzione e l’improcedibilità di cui all’ articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal presidente o da un magistrato da lui delegato. 2. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. 3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti. 4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell’ articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell’opposizione, fissa l’udienza di merito. 5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. 6. L’ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. 7. Avverso l’ordinanza che decide sull’opposizione può essere proposto appello. 8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3. (1) 9. L’estinzione e l’improcedibilità sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all’udienza di discussione. (1) Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.