La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione «Repubblica italiana». 2. Essa deve contenere: a) l’indicazione del giudice adito e del collegio che l’ha pronunciata; b) l’indicazione delle parti e dei loro avvocati; c) le domande; d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi; e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese; f) l’ordine che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa; g) l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata; h) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore. 3. Si applica l’articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. 4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento.