La sentenza deve essere redatta non oltre il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. 2. La sentenza, che non può più essere modificata dopo la sua sottoscrizione, è immediatamente resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata. 3. Il segretario dà atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro cinque giorni ne dà comunicazione alle parti costituite.