Art. 27 cpt - Esame preliminare del ricorso

Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l'inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta. (1) 2. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l' estinzione del processo. 3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione. (1) Comma così corretto da comunicato pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1993, n. 72.




Leggi altri articoli in: Codice Processo Tributario