Art. 31 cpt - Avviso di trattazione

La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima . 2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio. Per la riduzione del presente termine a dieci giorni liberi, vedi l'art. 2, comma 2, D.L. 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008, n. 101.




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