Art. 32 cpt - Deposito di documenti e di memorie
Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l' art. 24, comma 1.
Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Cass. Sez. V, n. 1771 del 30.01.2004
“In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 31 dicembre, n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell’art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice..ne consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.”
Cassazione civile ordinanza n. 4433/2020 (che riprende la Cass. n. 29087/2018)
“Nell’ambito del processo tributario, l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall'art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 29087/2018).
Contra: Comm. trib. reg. Lazio, sez. I - Sentenza n. 3985/01/16, depositata il 20/06/2016 - Pres. Oddi, Rel. Molino
Processo tributario – Appello – Deposito documenti – Ammissibilità – Termini – Art. 32 D.Lgs. 546/1992 – Natura perentoria.
Ferme restando la perentorietà del termine normativo di venti giorni liberi prima della data di trattazione per il deposito di documenti in giudizio e la decadenza della produzione documentale tardiva, deve tuttavia osservarsi che il giudice d’appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale, in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine di cui all’art. 32, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. (A.L.)
Riferimenti normativi: c.p.c. art. 345; D.Lgs. 546/1992 artt. 32, co. 1, e 61;
Riferimenti giurisprudenziali: Conf. Cass. nn. 20109/2012; 655/2014; 3661/2015
Il termine di cui all’art. 32 del processo tributario rappresenta un momento estremamente cruciale nella dinamica del processo tributario, pertanto ne va analizzata l’intrinseca natura: se perentorio o ordinatorio.
Autorevole dottrina nel diritto tributario, come ci ha spiegato anche l'Avvocato Buccilli che riporta con frequenza il motivo di opposizione nelle aule delle Commissioni Tributarie del Lazio, sostiene che: “..Si deve ribadire il principio per cui chi si costituisce tardivamente non può che entrare nel processo nello stato e grado in cui si trova e, poiché è certo che nel processo tributario, come in ogni processo ben disciplinato, i poteri processuali devono essere esercitati, nello stesso interesse del corretto sviluppo del contraddittorio fra le parti su basi di parità, entro termini ben stabiliti a pena di preclusione, la costituzione tardiva comporta il rischio di non potere più esercitare alcuni poteri processuali..(..)..Si pensi ad esempio al termine per il deposito dei documenti o per la chiamata in giudizio di un terzo ovvero, ancora, al termine per la proposizione di eccezioni riservate alla parte. Tutti questi poteri sono soggetti a termini di decadenza, cosicché la parte che si sia costituita successivamente al decorso degli stessi non potrà più esercitarli. Al limite, quindi, la parte resistente che si costituisca immediatamente prima dell’udienza potrà solo partecipare alla discussione limitandosi a constatare genericamente le affermazioni del ricorrente.”.