Art. 5 cpt - Incompetenza
1. La competenza delle commissioni tributarie è inderogabile.
2. L' incompetenza della commissione tributaria è rilevabile, anche d'ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce.
3. La sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza della commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto a norma del comma 5.
4. Non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza.
5. La riassunzione del processo davanti alla commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuova commissione, altrimenti si estingue.
La Riassunzione si ha con il deposito dell'istanza di Riassunzione: Cassazione ordinanza n. 304 del 10/01/2020
Ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicchè non può essere dichiarata l’estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell’udienza. Vedi anche Cass. 12672/15 e Cass. 25363/18.
Nel processo tributario, differentemente da quanto accade nel civile, per riassumere un giudizio di una CT dichiaratasi incompetente per territorio, è sufficiente depositare nel SIGIT apposita istanza di riassunzione, in cui si richiede alla Commissione Tributaria adita di fissare l'udienza di discussione.