Art. 58 cpt - Nuove prove in appello

Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile . 2. E' fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.




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