Art. 1 cpi - Diritti di proprietà industriale

Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Comma modificato dall’art. 1, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




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