Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere (1): a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme (2). (1) Alinea così modificato dall’art. 49, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (2) Lettera così modificata dall’art. 49, co. 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.