Art. 109 cpi - Durata della protezione

Il diritto di costitutore, concesso a norma di questo codice, dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione. Per gli alberi e le viti tale diritto dura trent'anni dalla data della sua concessione. 2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la domanda, corredata degli elementi descrittivi, é resa accessibile al pubblico. 3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata degli elementi descrittivi, é stata notificata a cura del costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data di tale notifica.




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