Art. 128 cpi - Consulenza tecnica preventiva

Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall'art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili. Articolo sostituito dall’art. 55, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




Leggi altri articoli in: Sezione I - Disposizioni processuali
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto