L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento. (1) Le parole: “del nome a dominio aziendale” sono state sostituite dalle attuali: “dell'uso nell'attività' economica del nome a dominio” dall’art. 60, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.