Art. 149 cpi - Deposito delle domande di brevetto europeo

Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione (1). 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda. (1) Le parole: “una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana” sono state sostituite dalle attuali: “un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell'invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni” dall’art. 72, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




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