Art. 160 cpi - Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità

La domanda deve contenere: a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia; b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo (1). 2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli. 3. Alla domanda devono essere uniti: a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all’articolo 51; (2) b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile; c) la designazione dell'inventore; d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201; e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi. 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta (3). (1) Lettera così modificata dall’art. 79, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (2) Lettera sostituita dall’art. 79, co. 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (3) Comma sostituito dall’art. 79, co. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




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