La denominazione proposta per la nuova varietà: a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (1); b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; c) non deve contenere nomi geografici. (1) Lettera sostituita dall’art. 84, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.