Art. 180 cpi - Sospensione della procedura di opposizione

Il procedimento di opposizione è sospeso: a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1; b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame; e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza; e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice (1). 2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata. 3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) ed f), (2) l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale. 3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria (3). (1) Lettera aggiunta dall’art. 94, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (2) Le parole: “lettere c) e d)” sono state sostituite dalle attuali: “lettere b), c), d) ed f)” dall’art. 94, co. 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (3) Comma aggiunto dall’art. 94, co. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




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