Art. 181 cpi - Estinzione della procedura di opposizione

La procedura di opposizione si estingue se: a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1; c) l'opposizione è ritirata; d) la domanda o la registrazione, (1) oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177. (1) Le parole: “o la registrazione” sono state aggiunte dall’art. 95, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




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