Art. 188 cpi - Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali

La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell'Ufficio. 2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene: a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione; b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita; b-bis) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6 (1); c) ogni altra informazione di pubblico interesse. 3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protectiondesobtentionsvegetales (U.P.O.V.). (1) Lettera è stata aggiunta dall’art. 101, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




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