Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità; c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito (1); d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi. 3. I soggetti di cui all’articolo 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l’attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all’albo dei consulenti in proprietà industriale, previa trasmissione da parte dell’autorità competente della dichiarazione preventiva di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. L’iscrizione rileva ai soli fini dell’applicazione delle norme professionali, di carattere professionale legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale (2). 4. (……) (1) Le parole: “la residenza ovvero” sono state soppresse e le parole: “il requisito della residenza in Italia non è richiesto se” sono state sostituite dalle attuali parole: “il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se” dall’art. 112, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (2) Comma sostituito dall’art. 87, co. 2, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, nella L. 24 marzo 2012, n. 27. (3) Le parole: “nel comma 3” sono state sostituite dalle attuali parole: 2nei commi 1 e 3” e le parole: “residenza ovvero” sono state soppresse dall’art. 112, co. 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (4) Comma abrogato dall’art. 2, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97.