Art. 221 cpi - Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine

Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi entro il termine di prescrizione di un anno dalla comunicazione del provvedimento all'interessato (1) . 2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo. (1) Comma sostituito dall’art. 118, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




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