Art. 229 cpi - Diritti rimborsabili

In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b) (1). 2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero dello sviluppo economico (2). 3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande. (1) Comma così modificato dall’art. 121, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (2) Comma così modificato dall’art. 121, co. 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.




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