Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento (1). 2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1 (2). 3. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale (3). (1) Le parole: “di cui all'articolo 223” sono state soppresse dall’art. 122, co. 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (2) Le parole: “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione” sono state sostituite dalle attuali parole: “di cui all’articolo 135, comma 1” dall’art. 122, co. 2, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131. (3) Comma abrogato dall’art. 122, co. 3, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.