La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, provvedendo altresì alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e Dipartimento per i trasporti terrestri. (3) 2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì, ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli adempimenti previsti dal comma (4) 5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (7) a euro 679 (7). (5) (6) (1) A norma dell’art. 235, co. 6, di questo codice, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall’1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di appositi decreti. (2) Vedi art. 264 reg. cod. strada. (3) Comma modificato dall'art. 46, comma 6-quinquies, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, modificato dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389, dall'art. 15, comma 11-bis, D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, come modificato dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 e dall'art. 11, comma 3, lett. a) e b), L. 29 luglio 2010, n. 120; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi i commi 5 e 6 del medesimo art. 11, L. 120/2010. Infine il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 964, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. (4) I commi: “3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.” e: “4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.” sono stati abrogati dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (5) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12- 2010. (6) Il periodo: “La sanzione è da euro 357 a euro 1.433 se la violazione è commessa ai sensi dei commi 3 e 4.” è stato abrogato dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (7) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.