Art. 128 cds - Revisione della patente di guida

Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

1-bis. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di coma di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119, sentito lo specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente.

1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni diciotto sia autore materiale di una violazione delle disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medicolegali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. (2)

1-sexies. Può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. (3)

2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 (4) a euro 663 (4) e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque circoli dopo essere stato dichiarato temporaneamente inidoneo alla guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei citati commi da 1 a 1-quater.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. (5 comma abrogato)

(1) Articolo così modificato dal D.M. Giustizia 29 dicembre 2006, dal D.M. Giustizia 17 dicembre 2008 e da ultimo dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.

(2) Comma inserito dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59, in vigore dal 19 gennaio 2013.

(3) Comma inserito dall'art. 6, D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2. (4) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(5) Comma abrogato dall’art. 23, L. 29 luglio 2010, n. 120.






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