Art. 163 cds - Convogli militari, cortei e simili

È vietato interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli. 2. È vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e processioni. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (2) a euro 169 (2). (1) Vedi art. 360 reg. cod. strada. (2) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.




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