Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. 2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 (1) a euro 100 (1). (1) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.