Art. 196 cds - Principio di solidarietà

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione. (2)

  1. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

  2. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

  3. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa.

(1) Vedi art. 382 reg. cod. strada.

(2) Comma così modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.



Giurisprudenza

Responsabilità presunta del proprietario
Il proprietario del veicolo risponde in solido della sanzione pecuniaria con il conducente; per liberarsi deve provare che la circolazione sia avvenuta contro la propria volontà.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 giugno 2026, n. 19702.

Mera mancanza di consenso insufficiente
Non è sufficiente affermare di non avere autorizzato la singola condotta di guida: la prova liberatoria richiede la dimostrazione di concrete misure idonee a impedire la circolazione del mezzo.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 giugno 2026, n. 19702.

Affidamento del veicolo a una persona patentata
L’avere consegnato il veicolo a un soggetto munito di patente non esclude, di per sé, la responsabilità solidale del proprietario se il mezzo viene poi utilizzato da un terzo non abilitato alla guida.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 giugno 2026, n. 19702.

Diligenza concretamente esigibile
La contrarietà alla circolazione deve risultare dall’adozione di tutte le cautele concretamente esigibili secondo l’ordinaria diligenza, non dalla sola allegazione di ignoranza dell’uso del mezzo.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 giugno 2026, n. 19702.

Cautele valutate ex ante
L’idoneità delle cautele del proprietario deve essere valutata in base alle circostanze conoscibili prima dell’uso abusivo del veicolo, non desunta automaticamente dal fatto che il mezzo sia stato effettivamente sottratto o utilizzato.
Cass. civ., sez. III, ord. 13 maggio 2026, n. 14003.

Comodato del veicolo
La concessione del mezzo in comodato non fa cessare la solidarietà del proprietario per le sanzioni amministrative pecuniarie commesse dal conducente.
Cass. civ., sez. II, ord. 22 luglio 2024, n. 20102.

Locazione semplice nel regime previgente
Nella locazione senza conducente disciplinata dal testo anteriore alla riforma del 2021, il proprietario-locatore restava responsabile in solido con il locatario e con il conducente.
Cass. civ., sez. III, ord. 22 luglio 2025, n. 20713.

Locatario come soggetto aggiuntivo
Nel regime previgente, il locatario non sostituiva il proprietario quale obbligato solidale, ma si aggiungeva agli altri coobbligati.
Cass. civ., sez. III, ord. 24 febbraio 2025, n. 4825.

Ragione della solidarietà del locatore
La responsabilità del locatore, nel regime anteriore alla riforma, era giustificata dall’esigenza di assicurare all’amministrazione un debitore facilmente identificabile, poiché l’identità del locatario è normalmente nota al solo noleggiatore.
Cass. civ., sez. III, ord. 22 luglio 2025, n. 20713.

Comunicazione del nominativo del locatario
Per i fatti soggetti al regime previgente, la comunicazione all’amministrazione dei dati del locatario non era, da sola, idonea a liberare il proprietario-locatore dalla responsabilità solidale.
Cass. civ., sez. III, ord. 11 novembre 2024, n. 29015.

Riforma del 2021: locatario in vece del proprietario
Dopo la modifica introdotta dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, nella locazione senza conducente risponde solidalmente il locatario, in vece del proprietario, insieme all’autore della violazione.
Cass. civ., sez. II, sent. 5 marzo 2026, n. 5010.

Riforma del 2021 non retroattiva
La modifica dell’art. 196 Codice della strada relativa al noleggio senza conducente ha natura innovativa e non si applica alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore.
Cass. civ., sez. II, sent. 5 marzo 2026, n. 5010.

Regime intertemporale delle sanzioni da autonoleggio
Per le infrazioni commesse prima della riforma del 2021 continua ad applicarsi il precedente regime di solidarietà del proprietario-locatore, anche se la riscossione avviene successivamente.
Cass. civ., sez. II, ord. 3 giugno 2026, n. 17662.

Prova del rapporto di noleggio
La sola comunicazione delle generalità del presunto locatario non prova, di per sé, che fosse effettivamente in corso un contratto di noleggio idoneo a far operare la disciplina speciale.
Cass. civ., sez. II, ord. 3 giugno 2026, n. 17662.

Esclusione tassativa del proprietario
La sostituzione del proprietario con altro soggetto obbligato in solido opera solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, quali usufrutto, acquisto con riserva di proprietà e leasing.
Cass. civ., sez. II, ord. 7 gennaio 2026, n. 378.

Utilizzatore in leasing
Nel contratto di locazione finanziaria, l’utilizzatore è indicato dall’art. 196 Codice della strada quale obbligato in solido in vece del proprietario.
Cass. civ., sez. II, ord. 7 gennaio 2026, n. 378.

Veicolo aziendale e dipendente
Se la violazione è commessa dal dipendente nell’esercizio delle mansioni affidategli, l’ente o l’imprenditore risponde solidalmente con l’autore della violazione.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 maggio 2026, n. 14073.

Assenza di prova liberatoria dell’ente per il fatto del dipendente
Nella responsabilità dell’ente o dell’imprenditore ex art. 196, comma 3, Codice della strada, non opera la prova liberatoria prevista per il proprietario dal comma 1, perché il fatto del dipendente è riferibile all’organizzazione nell’ambito delle attribuzioni conferitegli.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 maggio 2026, n. 14073.

Veicolo non immatricolato e responsabilità autonoma
Quando il proprietario consente, con dolo o colpa, la circolazione di un veicolo prima dell’immatricolazione, può rispondere per una distinta violazione omissiva e non quale semplice coobbligato solidale ex art. 196.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 maggio 2026, n. 14073.

Confisca e solidarietà: piani distinti
La solidarietà dell’art. 196, diretta a garantire il pagamento della sanzione, è distinta dalla disciplina del sequestro e della confisca, la quale persegue anche finalità preventive e individua specifici obblighi del custode.
Cass. civ., sez. II, ord. 16 aprile 2025, n. 10073.

Regresso del proprietario che ha pagato
Il proprietario che abbia pagato la sanzione in qualità di obbligato solidale ha diritto di regresso per l’intero nei confronti dell’autore materiale della violazione.
Cass. civ., sez. II, sent. 9 agosto 2005, n. 16745.

Natura del diritto di regresso
L’azione di regresso del coobbligato non presuppone una responsabilità contrattuale o aquiliana dell’autore verso il proprietario, ma opera come surrogazione legale nel diritto di ottenere la somma pagata.
Cass. civ., sez. II, sent. 9 agosto 2005, n. 16745.

Decesso del conducente non proprietario
La morte dell’autore della violazione che non sia anche proprietario, usufruttuario, acquirente con riserva di proprietà o utilizzatore in leasing comporta la non trasmissibilità dell’obbligo di pagamento anche verso il coobbligato solidale.
Cass. civ., sez. I, sent. 2 marzo 1994, n. 2064.

Morte dell’obbligato solidale
Il decesso del proprietario o di altro obbligato solidale non estingue, invece, l’obbligazione principale dell’autore materiale della violazione.
Cass. civ., sez. I, sent. 2 marzo 1994, n. 2064.

Veicolo affidato a un’autofficina per la vendita
Il proprietario che consegna il veicolo a un’autofficina con mandato orale a vendere e con disponibilità delle chiavi resta obbligato in solido se non dimostra di avere imposto cautele specifiche per impedire la circolazione abusiva.
Cass. civ., sez. II, ord. 20 settembre 2023, n. 26922.

Necessità di un divieto esterno e specifico
Per dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la propria volontà, non è sufficiente un dissenso interno o generico: occorre un’attività esterna concretamente diretta a vietare e precludere l’uso del veicolo.
Cass. civ., sez. II, ord. 20 settembre 2023, n. 26922.

Aggiornamento dei dati del veicolo concesso per oltre trenta giorni
L’obbligo di aggiornare l’archivio nazionale dei veicoli in caso di disponibilità del mezzo per oltre trenta giorni serve anche a rendere individuabili i soggetti responsabili delle infrazioni e delle conseguenze sulla patente.
Cass. civ., sez. II, ord. 22 luglio 2024, n. 20129.

Sublocazione e obbligo informativo
Il locatario che abbia il veicolo in disponibilità per oltre trenta giorni conserva l’obbligo di aggiornamento informativo anche quando lo sublochi immediatamente a un terzo.
Cass. civ., sez. II, ord. 2 febbraio 2025, n. 2455.

Notifica e banche dati pubbliche
Quando l’indirizzo corretto del proprietario emerga dal Pubblico registro automobilistico o dall’archivio nazionale dei veicoli, l’errata indicazione in una sola banca dati non trasferisce sul proprietario l’onere di rimediare a errori imputabili alle amministrazioni.
Cass. civ., sez. II, sent. 25 marzo 2011, n. 6971.

Veicolo non immatricolato con targa prova
Per le violazioni commesse con un veicolo non ancora immatricolato ma circolante con targa prova, l’obbligato solidale va individuato nell’intestatario della targa prova, poiché il veicolo è trattato come bene mobile non registrato.
Cass. civ., Sez. Un., sent. 9 dicembre 2010, n. 24851.

Trasgressore non identificato
L’impossibilità di identificare il conducente non esclude la responsabilità solidale del proprietario, salvo la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
Cass. civ., Sez. Un., sent. 9 dicembre 2010, n. 24851.

Litisconsorzio processuale nell’opposizione
Se conducente e proprietario hanno proposto insieme opposizione al verbale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di una delle parti non determina automaticamente l’inammissibilità dell’appello: il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Cass. civ., sez. II, ord. 24 dicembre 2021, n. 41492.

Noleggio e responsabilità civile: irrilevanza per la multa
Le regole sulla responsabilità civile da circolazione, comprese quelle riferite al proprietario di monopattini dati a noleggio, non possono essere trasferite automaticamente alla solidarietà amministrativa dell’art. 196, che ha presupposti e funzione diversi.
Giudice di pace di Rimini, sent. 24 agosto 2026, n. 937.

Contrasto interpretativo superato dal legislatore
Prima della riforma del 2021, una parte della giurisprudenza di merito riteneva il noleggiatore esente se avesse comunicato tempestivamente i dati del locatario; la Cassazione ha poi consolidato l’orientamento della permanenza della responsabilità del locatore per il regime previgente.
Trib. Bolzano, sent. 29 novembre 2022, n. 1031; Cass. civ., sez. III, ord. 22 luglio 2025, n. 20713.



Commento ed utilità

L’art. 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ossia il Codice della strada, stabilisce chi, oltre al conducente che ha materialmente commesso l’infrazione, può essere chiamato a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria. È una norma di garanzia del credito dell’amministrazione: quando l’autore della violazione non paga, l’ente accertatore può rivolgersi anche a un soggetto collegato giuridicamente al veicolo. La disposizione opera, quindi, sul piano patrimoniale e non trasforma automaticamente il proprietario nel trasgressore.

La regola ordinaria è che risponde in solido il proprietario del veicolo o, per un complesso veicolare, il proprietario del rimorchio. La legge individua poi soggetti che, per la particolare natura del loro diritto sul mezzo, rispondono “in vece” del proprietario: l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore in leasing. In tali casi l’amministrazione può pretendere l’importo dal conducente o dal coobbligato solidale, senza essere tenuta a escutere prima l’uno piuttosto che l’altro.

La solidarietà prevista dall’art. 196 riguarda, in primo luogo, la sanzione pecuniaria. Non equivale a un’accusa personale contro il proprietario e non implica che questi abbia commesso l’infrazione. Il conducente rimane l’autore della violazione, mentre il proprietario è chiamato a rispondere perché il legislatore ritiene che la titolarità o disponibilità giuridica del veicolo costituisca un criterio idoneo a garantire l’effettività della riscossione. Proprio per questo, la norma è particolarmente rilevante nelle contestazioni differite, rilevate con dispositivi automatici o riferite a un conducente non immediatamente identificato.

La responsabilità del proprietario non è tuttavia assoluta. Il comma 1 consente la cosiddetta prova liberatoria: il proprietario può sottrarsi al pagamento se prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. La giurisprudenza interpreta tale prova in modo rigoroso. Non basta dimostrare che il proprietario non sapeva dell’uso del veicolo, non aveva autorizzato una determinata corsa oppure aveva affidato il mezzo a una persona ritenuta affidabile. Occorre, invece, allegare e provare comportamenti concreti di custodia, controllo o divieto, adeguati alle circostanze, che rendano effettiva la contrarietà alla circolazione.

Questa impostazione ha una conseguenza pratica importante. Se il proprietario consegna spontaneamente le chiavi dell’autovettura a un familiare, a un conoscente, a un’officina o a un potenziale acquirente, potrà difficilmente sostenere che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà senza dimostrare specifiche limitazioni d’uso e cautele volte a farle rispettare. La Cassazione ha applicato questo criterio persino nel caso dell’auto affidata a un’autofficina per la vendita: la generica consegna del mezzo con disponibilità delle chiavi non dimostra, infatti, una volontà efficace di impedirne l’impiego su strada.

Il medesimo criterio spiega perché il comodato non libera il proprietario. Prestare l’auto a un’altra persona significa consentirne la disponibilità; se il comodatario commette un’infrazione, il proprietario resta normalmente coobbligato con il conducente. Il proprietario può poi rivalersi internamente sull’autore della violazione, ma non può opporre all’amministrazione, quale sola difesa, di non essere stato alla guida.

Diversa è la disciplina del leasing. L’utilizzatore in leasing è espressamente indicato dall’art. 196 come soggetto che risponde in vece del proprietario. La scelta normativa riflette il fatto che l’utilizzatore ha una disponibilità qualificata e continuativa del mezzo, facilmente ricostruibile attraverso il rapporto contrattuale e i dati registrati. Nei confronti dell’amministrazione, quindi, il leasing non si risolve in una semplice delega privata: determina la sostituzione del soggetto chiamato a rispondere in via solidale.

Particolarmente delicata è la disciplina della locazione senza conducente, cioè del noleggio. Per le violazioni commesse oggi, l’art. 196 prevede che, nelle ipotesi di cui all’art. 84 Codice della strada, risponda il locatario in vece del proprietario. In sostanza, il cliente che prende a noleggio l’auto è il soggetto solidalmente responsabile con il conducente materiale, se diverso; la società di noleggio non è il destinatario ordinario della pretesa sanzionatoria per fatti successivi alla riforma.

È essenziale, però, verificare la data della violazione. La modifica del 2021 è stata qualificata dalla Cassazione come innovativa e non retroattiva. Per le infrazioni anteriori, continua dunque a rilevare il precedente orientamento, per il quale proprietario-locatore, locatario e conducente potevano essere coobbligati. La ragione era pratica: il locatario è individuabile soprattutto attraverso i dati detenuti dal noleggiatore, mentre il proprietario risultava più facilmente identificabile nei registri pubblici.

Ne segue che una società di autonoleggio che riceva oggi una cartella o un’ingiunzione riferita a una vecchia violazione non può limitarsi a invocare la formulazione vigente dell’art. 196. Deve anzitutto stabilire quale testo fosse applicabile ratione temporis, verificare se il contratto di noleggio fosse provato e controllare le modalità con cui siano stati notificati verbale, cartella o ingiunzione. La sola comunicazione del nominativo del cliente, in base al vecchio regime, non escludeva necessariamente l’obbligazione del locatore.

La solidarietà rileva anche per le società e i veicoli aziendali. Se il dipendente o il rappresentante commette l’infrazione nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, risponde solidalmente la persona giuridica, l’ente o l’imprenditore. Qui la logica non è tanto quella della proprietà del veicolo, quanto quella della riferibilità dell’attività all’organizzazione che ha conferito l’incarico. Per questo la Cassazione esclude, di regola, l’applicazione della prova liberatoria del proprietario: l’ente risponde del fatto commesso nell’ambito delle attribuzioni affidate al proprio incaricato.

Il cittadino deve inoltre distinguere fra l’art. 196 e le sanzioni che colpiscono direttamente chi abbia tenuto una condotta autonoma. Ad esempio, consentire consapevolmente o colposamente la circolazione di un veicolo non immatricolato può integrare una violazione propria del proprietario, non una semplice responsabilità solidale per il fatto del conducente. In tali casi, la questione non è se il proprietario possa liberarsi provando la circolazione contro la propria volontà, ma se egli abbia personalmente omesso di impedire un uso vietato del mezzo.

Sul piano procedurale, la persona indicata come obbligata in solido deve controllare subito il verbale: targa, intestazione del veicolo, data dell’infrazione, tipo di disponibilità del mezzo e regolarità della notifica. Se ritiene di non essere responsabile, non è prudente attendere la fase di riscossione. Occorre valutare nei termini di legge il pagamento, il ricorso al Prefetto o l’opposizione giudiziale, perché l’inerzia può rendere il verbale titolo esecutivo. La qualità di coobbligato solidale attribuisce infatti piena legittimazione a contestare la pretesa sanzionatoria.

Infine, chi paga non resta definitivamente inciso sul piano economico. L’art. 196 riconosce al coobbligato un diritto di regresso per l’intero contro l’autore dell’illecito. Il proprietario che abbia pagato la multa del conducente potrà quindi chiedere a quest’ultimo il rimborso, documentando il pagamento e la riferibilità della violazione. Il regresso non dipende dall’esistenza di un contratto tra proprietario e conducente: discende direttamente dalla legge, quale conseguenza della solidarietà imposta nei confronti dell’amministrazione.


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