Art. 204 bis cds - Ricorso in sede giurisdizionale
Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Articolo modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120 e successivamente così sostituito dal D. Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. Le norme abrogate da tale decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.
Giurisprudenza
Ricorso giudiziale diretto alternativo al Prefetto
Il verbale di accertamento per violazione del Codice della strada può essere impugnato direttamente davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, senza il previo esperimento del ricorso al Prefetto.
Cass. civ., sez. II, sent. 9 febbraio 2026, n. 2861.
Alternatività dei rimedi contro il verbale
Il ricorso al Prefetto ex art. 203 Codice della strada e l’opposizione giudiziale ex art. 204-bis Codice della strada sono rimedi alternativi contro il medesimo verbale.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 dicembre 2024, n. 32461.
Pagamento in misura ridotta e ricorso
Il pagamento in misura ridotta preclude l’accesso sia al ricorso prefettizio sia all’opposizione giudiziaria, essendo tali rimedi esperibili solo quando il pagamento non sia stato effettuato.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 dicembre 2024, n. 32461.
Inammissibilità dopo il ricorso al Prefetto
La proposizione del ricorso amministrativo al Prefetto impedisce la successiva opposizione diretta al giudice di pace contro lo stesso verbale.
Cass. civ., sez. II, ord. 22 febbraio 2025, n. 4695.
Rimedio dopo il rigetto prefettizio
Chi abbia scelto il ricorso al Prefetto e ne abbia subito il rigetto può impugnare l’ordinanza-ingiunzione davanti al giudice ordinario, secondo la disciplina dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
Cass. civ., sez. II, ord. 13 dicembre 2024, n. 32461.
Cognizione piena sull’ordinanza-ingiunzione
L’opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione emanata dal Prefetto non è limitata ai vizi propri di quest’ultima, ma consente di riproporre le contestazioni già formulate contro il verbale.
Cass. civ., sez. II, ord. 26 novembre 2025, n. 30960.
Il giudizio riguarda il rapporto sanzionatorio
Nel giudizio di opposizione il giudice non compie un sindacato meramente formale sull’atto amministrativo, ma verifica la fondatezza dell’intero rapporto sanzionatorio.
Cass. civ., sez. II, ord. 26 novembre 2025, n. 30960.
Termine di trenta giorni per il ricorso diretto
L’opposizione diretta contro il verbale deve essere proposta entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale, a pena di inammissibilità.
Art. 7, comma 3, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Termine di sessanta giorni per il residente all’estero
Il ricorrente residente all’estero può proporre l’opposizione entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
Art. 7, comma 3, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Il ricorso si propone con ricorso, non con citazione
L’opposizione ex art. 204-bis Codice della strada è introdotta con ricorso e segue il rito del lavoro, salvo le regole speciali previste dall’art. 7 d.lgs. n. 150/2011.
Art. 7, comma 1, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Possibilità di invio postale
Il ricorso può essere depositato anche mediante il servizio postale, purché sia rispettato il termine perentorio di proposizione.
Art. 7, comma 3, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Competenza del giudice del luogo dell’infrazione
L’opposizione deve essere proposta davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, trattandosi di competenza territoriale inderogabile.
Cass. civ., sez. II, ord. 2 maggio 2025, n. 11571.
Competenza nell’opposizione recuperatoria
Quando il cittadino deduce di aver conosciuto la sanzione solo attraverso la cartella per omessa notifica del verbale, la competenza resta, in via ordinaria, del giudice del luogo in cui fu commessa l’infrazione.
Cass. civ., sez. II, ord. 8 gennaio 2026, n. 435.
Luogo dell’illecito non individuabile
Se dalla cartella non sia identificabile il luogo dell’infrazione, non può applicarsi il criterio territoriale ordinario previsto per l’opposizione al verbale.
Cass. civ., sez. II, ord. 8 gennaio 2026, n. 435.
Legittimazione passiva del Prefetto
Quando la violazione è accertata da organi dello Stato o da altri soggetti indicati dalla legge, la legittimazione passiva nel giudizio spetta al Prefetto.
Art. 7, comma 5, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Legittimazione dell’ente territoriale
Se il verbale è elevato da agenti regionali, provinciali o comunali, il giudizio deve essere instaurato contro il corrispondente ente territoriale.
Art. 7, comma 5, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Sospensione dell’efficacia esecutiva
Il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, secondo la disciplina applicabile alle opposizioni a sanzione amministrativa.
Art. 7, comma 6, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Onere probatorio dell’amministrazione
Il giudice deve accogliere l’opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.
Art. 7, comma 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Deposito degli atti di accertamento
L’autorità resistente deve depositare il rapporto e gli atti relativi all’accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione almeno dieci giorni prima dell’udienza.
Art. 7, comma 7, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Difesa personale del cittadino
Nel primo grado del giudizio l’opponente può stare personalmente in giudizio, senza l’assistenza necessaria di un difensore.
Art. 7, comma 8, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Assenza ingiustificata all’udienza
La mancata comparizione dell’opponente o del difensore, senza legittimo impedimento, può condurre alla convalida del verbale con ordinanza appellabile.
Art. 7, comma 9, lett. b), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Limiti alla convalida per mancata comparizione
Il giudice non può convalidare il verbale se la sua illegittimità risulta dalla documentazione prodotta dall’opponente oppure se l’amministrazione ha omesso di depositare gli atti prescritti.
Art. 7, comma 9, lett. b), d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Annullamento totale o parziale
La sentenza di accoglimento può annullare il verbale integralmente oppure soltanto con riferimento a una parte delle violazioni o delle conseguenze sanzionatorie.
Art. 7, comma 10, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Sanzioni accessorie comprese nell’opposizione
L’opposizione al verbale investe anche le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata.
Art. 7, comma 4, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Rigetto e decurtazione dei punti
In caso di rigetto, il giudice non può escludere le sanzioni accessorie previste dalla legge né la decurtazione dei punti dalla patente.
Art. 7, comma 12, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Rideterminazione della sanzione
Con la sentenza di rigetto, il giudice determina la sanzione in una misura compresa fra il minimo e il massimo edittale previsto per la violazione.
Art. 7, comma 11, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Verbale non impugnato come titolo esecutivo
Il verbale ritualmente notificato che non sia seguito dal pagamento in misura ridotta né da un ricorso tempestivo acquista efficacia di titolo esecutivo.
Cass. civ., sez. II, sent. 9 febbraio 2026, n. 2861.
Notifica tardiva da contestare subito
La notifica tardiva del verbale non impedisce, da sola, la formazione del titolo esecutivo: il relativo vizio deve essere fatto valere mediante opposizione proposta entro trenta giorni dalla notificazione tardiva.
Cass. civ., sez. II, sent. 9 febbraio 2026, n. 2861.
Omessa notifica e opposizione recuperatoria
Se il verbale non è stato notificato, il destinatario può contestare la pretesa a seguito della notificazione della cartella o dell’ingiunzione, che rappresenta il primo atto di effettiva conoscenza.
Cass. civ., sez. II, sent. 9 febbraio 2026, n. 2857.
Difetto di legittimazione del destinatario
Il soggetto che ritenga di non essere obbligato in solido, come una società di noleggio alla quale non sia applicabile l’art. 196 Codice della strada, deve contestarlo con ricorso contro il verbale e non attendere la cartella per proporre opposizione all’esecuzione.
Cass. civ., sez. III, ord. 24 ottobre 2025, n. 28243.
Errore del Prefetto sulla tardività del ricorso
Quando il Prefetto dichiari erroneamente tardivo il ricorso amministrativo, il rimedio contro la cartella fondata sul verbale è rappresentato dalle opposizioni esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Cass. civ., sez. II, sent. 26 ottobre 2023, n. 29738.
Vizi sopravvenuti e opposizioni esecutive
I fatti estintivi o i vizi della sequenza procedimentale maturati dopo la notificazione del verbale non rientrano nell’opposizione diretta ex art. 204-bis, ma possono essere dedotti con i rimedi esecutivi appropriati.
Cass. civ., sez. II, ord. 1° giugno 2026, n. 17297.
Nullità della notifica sanata dall’opposizione tempestiva
La nullità della notifica del verbale può essere sanata per raggiungimento dello scopo soltanto mediante una tempestiva e rituale opposizione, poiché essa dimostra la conoscenza legale dell’atto e consente l’esercizio della difesa.
Cass. civ., sez. VI-2, ord. 27 aprile 2018, n. 10185; Cass. civ., sez. VI-2, ord. 6 ottobre 2014, n. 20975.
Commento ed utilità
L’art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ossia il Codice della strada, riconosce al trasgressore e agli altri soggetti obbligati in solido ai sensi dell’art. 196 Codice della strada la possibilità di contestare davanti all’autorità giudiziaria ordinaria il verbale di accertamento di una violazione stradale. La norma non disciplina direttamente il processo, ma stabilisce il diritto di azione e rinvia integralmente all’art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, che regola competenza, termini, rito e poteri del giudice.
La disposizione costruisce una tutela immediata e alternativa rispetto al ricorso amministrativo al Prefetto. Il cittadino che riceve un verbale non deve, quindi, passare necessariamente dall’autorità prefettizia: può scegliere direttamente il giudice di pace, se ritiene che l’accertamento sia infondato, che il verbale presenti vizi o che l’amministrazione non disponga di prove sufficienti. Il ricorso al Prefetto non costituisce un previo obbligatorio, ma una facoltà; la scelta del rimedio giudiziale può essere esercitata senza alcun passaggio amministrativo preliminare.
L’alternatività è, però, rigorosa. Contro un medesimo verbale non è possibile attivare contemporaneamente o in successione sia il ricorso al Prefetto sia l’opposizione giudiziale diretta. Se il destinatario ha già optato per il Prefetto, l’opposizione ex art. 204-bis diventa inammissibile. Se il Prefetto respinge il ricorso, l’interessato non resta tuttavia privo di tutela: potrà impugnare l’eventuale ordinanza-ingiunzione davanti al giudice ordinario, ma secondo il diverso schema dell’art. 205 Codice della strada e dell’art. 6 d.lgs. n. 150/2011.
La seconda condizione prevista dall’art. 204-bis è il mancato pagamento in misura ridotta, quando il pagamento sia consentito. Il pagamento chiude, in linea di principio, la vicenda sanzionatoria e non è compatibile con la proposizione di un ricorso diretto contro il verbale. Per questa ragione, il destinatario deve decidere con attenzione entro i termini indicati nell’atto: pagare, proporre ricorso al Prefetto oppure rivolgersi subito al giudice di pace.
Il ricorso giudiziario diretto è soggetto a un termine più breve rispetto a quello del ricorso prefettizio: deve essere proposto entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale; per chi risiede all’estero il termine è di sessanta giorni. Il termine è previsto a pena di inammissibilità e richiede quindi una particolare attenzione pratica. Non è prudente attendere una successiva cartella di pagamento quando il verbale è stato ricevuto, neppure se si ritiene che la notifica sia tardiva o invalida: tali vizi devono essere dedotti con tempestiva opposizione contro il verbale.
L’opposizione si propone con ricorso, non con atto di citazione, davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Il procedimento è regolato dal rito del lavoro, con le modifiche contenute nell’art. 7 d.lgs. n. 150/2011. Il ricorso può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. La competenza territoriale è inderogabile: il cittadino residente in un’altra città deve normalmente rivolgersi all’ufficio del giudice di pace del luogo della violazione.
Nel ricorso è utile indicare con precisione il verbale impugnato, la data della contestazione o della notifica, l’autorità che ha accertato l’illecito e i motivi di opposizione. I motivi possono riguardare, ad esempio, l’inesistenza della violazione, l’errata identificazione del veicolo o dell’obbligato, l’insufficienza degli elementi probatori, il difetto di notifica, la tardività della notifica, l’inosservanza delle condizioni tecniche richieste per uno specifico strumento di rilevazione oppure l’illegittima applicazione della norma sanzionatoria. La genericità delle contestazioni rende più difficile per il giudice verificare l’effettivo oggetto della controversia.
L’opposizione non è un semplice controllo sulla forma del verbale. Il giudice è chiamato a conoscere il rapporto sanzionatorio nella sua interezza, accertando se il fatto contestato sussista, se sia attribuibile all’opponente e se la pretesa dell’amministrazione sia fondata. In particolare, la legge impone di accogliere il ricorso quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità del cittadino. Tale regola evita che il verbale sia considerato intangibile e attribuisce all’amministrazione il compito di rendere disponibili gli elementi necessari a sostenere l’accertamento.
A questo fine, con il decreto di fissazione dell’udienza il giudice ordina all’autorità resistente di depositare, almeno dieci giorni prima della comparizione, il rapporto e gli atti relativi all’accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione. Il cittadino ha così la possibilità di verificare se gli atti prodotti corrispondano alla ricostruzione contenuta nel verbale e se documentino correttamente la procedura seguita dall’organo accertatore.
Nel primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente: l’avvocato non è obbligatorio. Ciò non significa, tuttavia, che il ricorso debba essere affrontato con superficialità. L’assistenza tecnica può risultare opportuna in presenza di più verbali, di questioni tecniche relative agli strumenti di rilevazione, di sanzioni accessorie importanti, di cartelle esattoriali o di dubbi sulla scelta del rimedio processuale. L’amministrazione resistente può a sua volta comparire attraverso funzionari appositamente delegati.
L’opponente può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento. La domanda è particolarmente rilevante quando dalla sanzione possano derivare conseguenze immediate o quando vi siano ragioni urgenti per evitare che il verbale produca effetti prima della decisione sul merito. La sospensione non equivale ad annullamento: è una misura provvisoria che dipende dalla valutazione del giudice.
L’opposizione investe anche le sanzioni accessorie, come quelle connesse alla patente quando previste dalla norma violata. Se il ricorso viene accolto, il giudice può annullare il provvedimento del tutto o in parte. Se viene rigettato, il giudice determina la sanzione tra il minimo e il massimo edittale e non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie né la decurtazione dei punti. Il pagamento della somma fissata dalla sentenza deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione.
Il cittadino non deve mancare all’udienza senza giustificazione. Se l’opponente o il suo difensore non compare e non allega un legittimo impedimento, il giudice può convalidare il verbale con ordinanza appellabile e provvedere sulle spese. La convalida non è automatica se l’illegittimità del verbale risulta già dai documenti depositati oppure se l’amministrazione non ha assolto il proprio obbligo di produzione degli atti.
Un capitolo particolarmente importante riguarda la notificazione del verbale. Quando la contestazione non è immediata, il verbale deve essere notificato nel termine previsto dall’art. 201 Codice della strada; il superamento del termine può rappresentare un motivo di opposizione. Tuttavia, la giurisprudenza distingue nettamente l’ipotesi della notifica tardiva da quella dell’omessa notifica. Se il verbale è stato notificato, anche oltre il termine legale, il destinatario deve impugnarlo entro trenta giorni dalla sua ricezione; non può attendere la cartella per contestare tardivamente la violazione del termine di notifica.
Se, invece, il verbale non è mai stato notificato e il cittadino viene a conoscenza della pretesa soltanto attraverso una cartella di pagamento o un’ingiunzione, può configurarsi un’opposizione recuperatoria. In questo caso la cartella rappresenta il primo atto con cui il destinatario ha conoscenza legale della sanzione. Occorre però verificare attentamente la natura delle doglianze, perché la disciplina varia a seconda che si contesti la mancata notifica dell’atto presupposto, un vizio proprio della riscossione o un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo.
Il verbale non impugnato e non pagato diventa titolo esecutivo. Il sistema, quindi, impone al destinatario un vero e proprio onere di contestazione tempestiva: l’inerzia non accerta in senso tecnico la responsabilità, ma consolida la pretesa sanzionatoria e consente all’amministrazione di procedere alla riscossione. Per questo, la scelta tra pagamento e ricorso deve essere fatta in tempi brevi, con attenzione alle date e alla documentazione ricevuta.
In conclusione, l’art. 204-bis rappresenta il rimedio giudiziale principale contro il verbale stradale. La sua utilità consiste nel consentire una verifica piena, da parte di un giudice, della legittimità e della fondatezza della sanzione. La tutela è però efficace soltanto se il ricorso è proposto con il rimedio corretto, davanti al giudice competente, entro il termine previsto e sulla base di contestazioni specifiche, documentate e coerenti con il tipo di violazione contestata.
La notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'opponente
Mediante l’aggiunta al comma 2 dell’art. 23 L. 689/81 di un periodo grazie al quale, la prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi, ha inteso recepire gli insegnamenti di certa giurisprudenza. Se il domicilio del ricorrente si trova in un comune diverso da quello in cui ha sede l’autorità giudiziaria, le notifiche verranno effettuate mediante deposito presso la cancelleria dell’Ufficio Giudiziario
La Corte Costituzionale ha osservato che la prescrizione dell’onere di indicazione della residenza o dell’elezione di domicilio nel Comune sede del giudice adito, non solo esprime una scelta discrezionale del legislatore, ma risulta ragionevole e non lesiva del diritto di azione, in quanto funzionale a un più immediato ed agevole espletamento delle formalità della notificazione (poste a carico dell’Ufficio)