Art. 34 bis cds - Decoro delle strade

Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000. Articolo inserito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 e successivamente abrogato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.




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