Sono considerati atipici i veicoli che per le loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli definiti nel presente capo. (1) 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (2) sentiti i Ministri interessati, stabilisce, con proprio decreto: a) la categoria, fra quelle individuate nel presente capo (3), alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra quelli previsti per una o più delle categorie succitate. (1) Comma così da ultimo modificato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120. (2) Il Ministero dei trasporti e della navigazione è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (3) Le parole: “nei suddetti articoli” sono state così sostituite dalle attuali: “nel presente capo” dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2008, n. 201.