Art. 65 cds - Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono, altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro arancione su ciascun lato. 2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo. 3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 (3) a euro 169 (3). (2) (1) Vedi art. 221 reg. cod. strada. (2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12- 2010. (3) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.




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