Art. 71 cds - Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi

Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad accertamento e sono indicate nel regolamento. (2) 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (3) con propri decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i veicoli blindati. (4) 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, (3) con propri decreti, di concerto con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il loro accertamento. 4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (5) 5. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3) - Dipartimento per i trasporti terrestri, sono approvate tabelle e norme di unificazione riguardanti le materie di propria competenza. 6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 (7) a euro 338 (7). Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa è da euro 169 (7) a euro 679 (7). (6) (1) Vedi art. 227 reg. cod. strada. (2) Si veda il D.M. 30 dicembre 1992, n. 576, relativo all’omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore. (3) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (4) Si veda il D.M. 3 dicembre 2002. (5) Si veda il D.M. 20 novembre 1996. (6) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12- 2010. (7) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.




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