Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. (2) 2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone: a) i motocicli con o senza sidecar; b) i tricicli; c) i quadricicli; d) le autovetture; e) gli autobus; f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone; g) i veicoli a trazione animale. (3) 3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio. 4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione, (4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 (7) a euro 679 (7) e, se si tratta di autobus, da euro 422 (7) a euro 1.695 (7). La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5) 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 (7) a euro 322 (7). (5) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6) (1) Vedi art. 244 reg. cod. strada. (2) Si veda la L. 15 gennaio 1992, n. 21 e il D.M. 19 novembre 1992. (3) Comma così modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120. (4) Le parole: “ovvero, …” fino a: “… di cui all’autorizzazione,” sono state inserite dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (5) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12- 2010. (6) Questo comma è stato aggiunto dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151. (7) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.