Art. 90 cds - Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza

Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. 2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 (2) a euro 1.695 (2). (1) (1) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12- 2010. Successivamente l'importo è stato aggiornato dall'art. 1, D.M. 19 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013. (2) Importo così aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015.




Leggi altri articoli in: Titolo III - Dei veicoli
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto