Art. 96 cds - Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (2) 2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dell'economia e delle finanze. 2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. (3) (1) A norma dell’art. 235, comma 6, di questo codice, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a partire dall’1 ottobre 1993, salvo che per l’attuazione sia prevista l’emanazione di apposite decreti. (2) Il Ministero della navigazione e dei trasporti è ora denominato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (3) Comma inserito dalla L. 29 luglio 2010, n. 120.




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