Art. 19 cod turismo - Obbligo di assicurazione

Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti.




Leggi altri articoli in: Codice del Turismo