Art. 104 Codice Penale Militare Pace - Eccesso colposo.

Nei casi indicati nell’articolo precedente, se il comandante eccede colposamente i limiti dell’autorizzazione o della necessità, alla pena di morte (1) è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi: ferma la pena accessoria della rimozione. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.




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