Il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con la morte con degradazione (1). La stessa pena si applica: 1) al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell’aeromobile stesso; 2) a ogni altro militare, che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell’aeromobile, su cui è imbarcato. Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni. (1) L’art.1 della legge 13.10.94, n°589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.