Art. 107 Codice Penale Militare Pace - Investimento, incaglio o avaria di una nave o di un aeromobile.

Il comandante di una nave, il quale ne cagiona l’investimento, l’incaglio o un’avaria, o il comandante di un aeromobile, il quale ne cagiona l’investimento o una avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni; e, se dai fatti suindicati è derivata la perdita della nave o dell’aeromobile, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare che cagiona i danni suddetti alla nave o all’aeromobile su cui è imbarcato. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a cinque anni.




Leggi altri articoli in: Codice Penale Militare di Pace
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto